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Agenzie di viaggio e turismo

Descrizione

Agenzie di viaggio e turismo

Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese che esercitano, anche on line, le attività di:

  • produzione
  • organizzazione
  • intermediazione
  • prenotazione
  • vendita di biglietti di viaggi e soggiorni.

Approfondimenti

La denominazione di un'agenzia di viaggio e turismo non deve essere uguale o simile alla denominazione di un'altra agenzia operante sul territorio nazionale e non è consentito, inoltre, adottare denominazioni di Comuni, di Province o di Regioni italiane.

Sul portale www.infotrav.it sono elencate tutte le denominazioni assunte dalle agenzia di viaggio già attive.

Prima di avviare l'attività o cambiare denominazione occorre presentare una richiesta al SUAP, che procederà con la prenotazione su portale www.infotrav.it.

La denominazione richiesta non potrà essere utilizzata se, entro 90 giorni dalla data di prenotazione, non sia stata presentata apposita segnalazione certificata di inizio attività per l'avvio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo o per la variazione della denominazione dell'attività esistente.

L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare è soggetta a comunicazione al SUAP dove sono collocati i locali in cui viene svolta l'attività.

Requisiti

Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali compete al titolare che presta con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia e, in relazione alle attività che intende svolgere, deve conseguire l’abilitazione professionale rilasciata dalla Regione.

I requisiti professionali, qualora non posseduti dal titolare, devono essere posseduti da un dipendente dell'agenzia che assume la funzione e la responsabilità di direttore tecnico.

Nel caso di cessata prestazione del direttore tecnico, il titolare della agenzia deve darne immediatamente comunicazione al SUAP del Comune in cui è ubicata l’agenzia e alla Regione e deve sostituire il direttore tecnico entro 30 giorni, pena la sospensione dell'attività fino alla nomina del nuovo direttore.

Nel caso di assenza prolungata del direttore tecnico, che non può superare i 90 giorni, il titolare dell'agenzia deve informare tempestivamente il SUAP del Comune ove è ubicata l’agenzia e la Regione.

La domanda per l'ottenimento della qualità di direttore tecnico deve essere presentata alla Regione, come previsto dalla Legge regionale 01/04/2014, n. 7, art. 13 e art. 14.

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Le agenzie aperte al pubblico devono comunque avere, come previsto dalla Legge regionale 01/04/2014, n. 7, art. 7:

  • locali indipendenti e idonei, anche se inseriti in impianti commerciali, oppure punti vendita aperti al pubblico inseriti in altre imprese commerciali, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di commercio
  • insegne visibili che specifichino la denominazione e l'attività svolta
  • attrezzature adeguate alle attività dell'impresa.

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